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Quando
le fotografie di persone non sono scattate per uso personale ma vengono utilizzate per
essere pubblicate in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro
uso pubblico, è necessario che il fotografo si faccia rilasciare una LIBERATORIA detta
anche release in inglese.
Si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la
pubblicazione della propria immagine.
La traccia che vi presentiamo QUI è un modello di
massima, puramente indicativo, che, naturalmente, potrà subire tutte quelle variazioni
che riterrete opportune nel vostro caso.
La liberatoria va stilata in duplice copia, l'originale sarà conservato dal fotografo,
l'altra copia dal soggetto ripreso. Converrà che ne teniate qualche copia in bianco nella
borsa fotografica in modo di averla a disposizione all'occorrenza.
La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori,
cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche
manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico
dominio. Più esattamente la legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22
aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) che regola "la
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
Questi i tre articoli fondamentali che ogni fotografo (professionista o dilettante che
sia) deve assolutamente conoscere:
Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma dell'art.93
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o
messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della
persona ritrattata.
Art. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su
commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere
pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento
a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria,
deve essere indicato. (omissis....).
Liberatoria: qualche altra precisazione
Esempio di Liberatoria
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