L’Autorità
Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms
(messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di
scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a
terzi.
Sono
pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno chiesto di verificare
la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle
norme sul rispetto della riservatezza. Queste tecnologie, con le quali
è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in
circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre più
diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera
privata e la dignità delle persone.
Per
questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto
degli Mms.
Resta
ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso
personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una
ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici
le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di
conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali
in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si
applica infatti la legge n. 675. Rimane comunque l’obbligo di
risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di
mantenere sicure le immagini raccolte.
Quando
si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in
via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per
esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di
invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose
cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e
chiedere il loro consenso.
Diverso
il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è
alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque
rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e
dal codice deontologico dei giornalisti.
E’
bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione
sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori
obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla
privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.
Si
dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice
civile (art.10, “Abuso dell’immagine altrui”) e dalla legge sul
diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della
persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia
giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto
fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la
fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o
svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque
l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino
pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del
persona ritratta.
Ci
sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che
riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini
relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la
tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di
ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il
decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.
Per
completare il quadro delle garanzie, l’Autorità ha segnalato,
infine, la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali
l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la
libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite
dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che
offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi
Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di
riceverli. In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi
deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del
destinatario.
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