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Appunti sul diritto d'autore in Fotografia
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Chi realizza le immagini, cioè il fotografo, è sempre titolare di tutti i
diritti sulle foto realizzate, sia di carattere economico che di altro tipo. Può
naturalmente vendere o cedere tali diritti ma quali siano i diritti ceduti (ad esempio
soltanto i diritti di riproduzione o anche altri) dovrà essere specificato da un
documento scritto, sia esso un contratto, una lettera, una fattura o perfino un semplice
buono di consegna, dal momento che, com'è ovvio, un accordo verbale è praticamente
impossibile da dimostrare. La legge a cui si fa
riferimento è quella sul Diritto d'Autore (633/41 e succ. mod.) che fa una
distinzione dividendo le immagini fotografiche in due categorie. Stabilisce infatti che le
immagini cosiddette creative possono essere riprodotte liberamente solo dopo 70
anni dalla morte del fotografo e che la citazione del nome del fotografo (se noto) è
comunque obbligatoria. Interessante è
anche l'articolo 91 che stabilisce che la riproduzione di fotografie
pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od
eventi comunque di pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della
produzione, se risultano dalla fotografia riprodotta. Il compenso non sarà dovuto invece
qualora mancassero le indicazioni di cui sopra.
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